STATUTO FIAB Roma NaturAmici
Articolo 1 – Denominazione e sede sociale
È costituita la libera Associazione denominata FIAB Roma NaturAmici.
Articolo 2 Scopo
1 – L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2 – L’Associazione, ha per finalità la promozione e l’utilizzo della bicicletta come strumento di mobilità sostenibile, sport e svago, lo sviluppo, la diffusione e la propagazione delle attività ecologiche, turistiche e sportive in tutte le loro componenti e nelle varie forme, incluse quelle didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione del suo scopo associativo o comunque direttamente o indirettamente connesse allo stesso, nonché potrà svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica delle attività citate, nonché lo svolgimento dell’attività editoriale a carattere culturale, informatico e tecnico didattico, finalizzate al servizio dei propri scopi istituzionali e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
Nella sede l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro o in via accessoria, strumentale e comunque marginale, svolgere attività commerciale i cui fondi raccolti verranno destinati al raggiungimento degli scopi sociali.
Per il raggiungimento degli scopi, l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, a competizioni sportive, a viaggi e escursioni, a convegni e incontri atti a sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
3 – È caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall’elettività delle cariche associative e dall’obbligatorietà del bilancio.
L’Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4 – L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano nonché agli statuti delle Federazioni e Organismi Internazionali cui potrà essere affiliata o aderente.
5 – L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri associati.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda d’ammissione
1 – Sono associati tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. È espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:
- Associati Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo;
- Associati Ordinari: persone o enti che previa presentazione della domanda sono ammessi a far parte della Associazione dal Consiglio Direttivo e si impegnano a versare per tutta la permanenza del vincolo associativo la quota annuale;
- Associati Sostenitori: coloro che versano una quota associativa a titolo di contributo volontario secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo anche per usufruire di particolari servizi forniti dalla associazione e partecipano alla vita sociale senza diritto di voto;
- Associati Onorari: persone o enti o istituzioni nominati dal Consiglio Direttivo che abbiano contribuito in maniera determinante con la propria opera al raggiungimento degli scopi dell’Associazione; sono esonerati dal versamento delle quote annuali e possono partecipare alla vita sociale senza diritto di voto.
2 – Possono chiedere di essere associati tutte le persone fisiche, di qualsiasi età o sesso, gli enti e/o società pubbliche e/o private e/o associazioni che condivideranno le finalità dell’Associazione impegnandosi a perseguirne lo scopo ed accettandone i principi statutari.
3 – Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4 – La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo cui eventuale diniego è insindacabile.
5 – In caso di domanda d’ammissione ad associato presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
L’esercente la patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6 – La quota associativa annuale non può essere trasferita a terzi. Il Consiglio Direttivo determinerà annualmente l’importo della quota associativa versata contestualmente all’accettazione della domanda d’iscrizione all’Associazione da ciascun socio una volta sola per l’intera durata della sua partecipazione. Potranno essere determinate quote di importi diversi a seconda delle categorie degli associati.
Articolo 5 – obblighi e Diritti degli associati
1 – Gli associati dovranno pagare ogni anno la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli associati non in regola con il pagamento della quota non hanno diritto a partecipare all’attività associativa. Rientrano inoltre tra i doveri di ciascun associato:
- sostenere le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alle riunioni e/o assemblee indette dal Consiglio Direttivo;
- tenere un contegno più corretto sotto ogni aspetto evitando atti contrari alla educazione e al decoro;
- offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e funzionamento dell’Associazione secondo le necessità organizzative delle attività promosse.
2 – Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti richiesti dal successivo art. 13 comma 2°.
3 – La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo, la Sede sociale, e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.
Articolo 6 – Decadenza dell’associato
1 – Gli associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
- Le dimissioni volontarie (rinuncia). Queste sono trasmesse al Consiglio Direttivo a mezzo RR ed hanno efficacia il trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio, esaminata la richiesta non conceda un termine minore.
- morosità nel versamento della quota associativa annuale entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno;
- espulsione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 23 del presente Statuto.
2 – Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3 – L’Associato radiato non può essere più riammesso.
L’associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati.
Articolo 7 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono i seguenti:
- l’Assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio Direttivo;
Articolo 8 – Assemblea generale dei soci
1 – L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, anche fuori dalla sede e su tutto il territorio nazionale.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2 – La convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 9, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3 – L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4 – Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5 – L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6 – Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.
7 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
1 – Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2 – Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 2 associati.
Articolo 10 – Competenze dell’Assemblea Ordinaria
1 – La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo 15 giorni prima dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
2 – L’Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
3 – L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13.
4 – Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 8, comma 2.
Articolo 11 – Validità delle Assemblee
1 – L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati, salvo il caso disciplinato dal seguente art. 12, iscritti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei voti presenti o rappresentati. Ogni socio ha diritto a un voto.
2 – l’Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione, che potrà essere indetta contestualmente alla prima, ad almeno 24 ore di distanza, delibera a maggioranza assoluta dei presenti o in proprio o per delega qualunque sia il loro numero.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1 – L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2 – L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 13 – Consiglio Direttivo
1 – Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall’assemblea fino ad un massimo di 8 (otto) eletti dall’assemblea. Tutti gli incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2 – Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
3 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4 – Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da altri incaricato. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
5 – Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica. Egli viene sostituito dal candidato che alle precedenti elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti o secondo quanto stabilito nel successivo punto 14.
Articolo 14 – Dimissioni
1 – Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere, in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio in attesa di convocazione dell’assemblea dei soci potrà provvedere ad integrare il consigliere mancante con un socio meritevole e ritenuto esperto ed in grado di ricoprire la carica vacante. Ove a parere del Consiglio non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica sino alla loro sostituzione.
2 – Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.
3 – Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo 15 – Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo
1 – Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- nominare tra i propri componenti il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- determinare le quote associative che i Soci sono tenuti a versare annualmente;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’Assemblea Straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
- stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative dell’Associazione, le attività culturali e sportive, nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societarie e pratica sportiva;
- distribuire incarichi per lo svolgimento di particolari mansioni.
2 – Comunque sono demandati al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
Articolo 17 – Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza. Ha poteri di firma sui conti bancari e può delegare, oltre che al tesoriere, fino a 2 membri del Consiglio Direttivo ad operare sui conti stessi.
Articolo 18 – Il Vicepresidente e il Tesoriere
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.
Il Tesoriere, sotto le direttive del Presidente, cura l’uso delle risorse e dei fondi dell’Associazione, in attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo. Tiene la cassa e ha delega sui conti correnti bancari. Ha l’obbligo di tenere una accurata contabilizzazione dei fondi ricevuti e delle erogazioni effettuate, di redigere annualmente il bilancio consuntivo e quello previsionale dell’Associazione da presentare all’assemblea. E’ nominato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere, per quanto sopradetto, potrà effettuare erogazioni in autonomia e sino ad euro 300/00 (trecento/00). Oltre tale importo le erogazioni dovranno essere preventivamente autorizzate anche dal Presidente.
Articolo 19 – Il Rendiconto
1 – Il Consiglio Direttivo, tramite il tesoriere, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
2 – Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3 – Insieme alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Articolo 20 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 21 – Fondo comune
1 – I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’Associazione nonché da ogni altro bene o utilità conferito all’Associazione con espressa destinazione a patrimonio.
2 – I singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso dal sodalizio.
Articolo 22 – Clausola Compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno all’Associazione, definiti dal suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.
Articolo 23 – Scioglimento
1 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.
2 – Addivenendosi in qualsiasi momento allo scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazioni.
Articolo 24 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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Letto, confermato e sottoscritto.